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Decreto Direttoriale 16 febbraio
2004 prot. n. 130/Ric./2004
Bando FAR - Decreto
direttoriale n. 130/Ric. del 16 febbraio 2004 Progetti di
ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore
dell'ICT

 Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio
1999 n. 300 istitutivo, tra l’altro, del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca (d’ora in poi MIUR);
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”;
VISTO l’articolo 56 della predetta legge
27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto l’istituzione, nello
stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo
alla tutela della salute e all’innovazione tecnologica, e con
dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno 2003 e
di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;
VISTO il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2003), adottato
ai sensi del predetto articolo 56 della legge n. 289 del 27
dicembre 2002 e che, all’articolo 2, nel ripartire la predetta
quota di 225 milioni di euro, prevede l’assegnazione di 175
milioni di euro al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del
FIRB e del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui
al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio
1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del
27 agosto 1999, recante: “Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie,
per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare l’articolo
5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso
disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 593 del 8
agosto 2000, recante le: “Modalità procedurali per la
concessione delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, pubblicato nel
Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 2001;
VISTO il decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca
i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi
dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle
agevolazioni previste dagli interventia valere sul Fondo per
le Agevolazioni alla Ricerca;
VISTA la proposta, trasmessa in data 27
giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni
di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93
Meuro;
VISTO il Decreto direttoriale n. 1911
dell’11 novembre 2003, con il quale sono state ripartite le
predette risorse assegnate al FAR per l’anno 2003, secondo le
ivi indicate finalità;
VISTO, in particolare, che il suddetto
Decreto direttoriale destina una quota pari a 35 milioni di
euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi
ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric.
dell’8 agosto 2000,
VISTO, inoltre, che, delle suddette
risorse, una quota pari a 25 milioni di euro è destinata, ai
sensi del richiamato DPCM del 7 aprile 2003, al finanziamento
di proposte progettuali da presentarsi nelle seguenti aree
tematiche e secondo la seguente ripartizione:
Ricerca e sviluppo di tecnologie e
metodologie per incubatori, reti di imprese, territori
digitali e e-government di prossima generazione |
12,5 |
Ricerca e sviluppo di tecnologie per
l’interazione multisensoriale e per l’integrazione
dinamica dei servizi per sistemi adattativi |
12,5 |
RITENUTA la necessità di procedere
all’adozione del decreto di cui al richiamato articolo 12 del
decreto ministeriale n. 593/Ric. del 8 agosto 2000;
ACQUISITO in relazione agli interventi
così definiti il parere positivo della Commissione di cui
all’art. 4 del predetto DPCM del 7 aprile 2003;
VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
D E C R E T A
Articolo 1
- Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui
all’articolo 1 del Decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2003, recante la: “Ripartizione del
Fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)”, i soggetti di cui
all’art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del Decreto ministeriale n.
593 del 8 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario
n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e
recante le «Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297» - sono invitati a presentare progetti per la
realizzazione di attività di ricerca e sviluppo
precompetitivo, così come definite ai sensi dell’articolo 2
del predetto decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto
2000.
- I progetti devono essere caratterizzati dal forte
impiego di tecnologie abilitanti pervasive mirate alla
ridefinizione dei processi organizzativi e tecnologici dei
distretti industriali nonché dei sistemi di logistica
integrata per le reti di Pmi.
Tema
1 - Oggetto della ricerca: Realizzazione di
piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e
tecnologie per distretti e filiere
industriali Possibili risultati attesi
: a) Realizzazione di
nuove architetture, piattaforme e software per la
cooperazione ed integrazione dinamica di servizi innovativi.
Sviluppo di metodologie per l’ integrazione e la gestione
con e-services di servizi adattivi alle specifiche realtà
dei distretti/filiera
b) Realizzazione di nuovi modelli di
rappresentazione, acquisizione, gestione della conoscenza,
con progettazione di sistemi tecnologici di condivisione
della conoscenza.
c) Piattaforme per l’interazione multicanale e
multisensoriale d) Sviluppo e messa a punto di architetture
organizzative di distretti/filiera attraverso l’analisi e la
reingegnerizzazione di processi critici utilizzando
strumenti ICT avanzati. Tema 2
- Oggetto della ricerca: Sistemi logistici intelligenti
per PMI Possibili risultati immediati
attesi : a) Nuovi modelli e soluzioni
ICT per l’ integrazione tra reti di PMI e sistema logistico
al fine di migliorare la competitività delle
imprese b) Nuove piattaforme
di sviluppo software e nuovi sistemi tecnologici basati su
e-services adattivi e combinabili per la logistica
integrata c) Nuovi modelli
di filiere produttive che sfruttino le potenzialità di
tecnologie emergenti
- Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei
temi di cui al precedente comma e deve prevedere il
perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi
indicati per il tema di riferimento.
- Ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione
delle specifiche attività, la partecipazione, per almeno il
15% del costo delle attività progettuali, di soggetti di cui
al precedente articolo 1 del presente decreto e rientranti
nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai
sensi dell’articolo 21 del richiamato decreto ministeriale
n. 593 dell’8 agosto 2000.
- Con riferimento al tema n. 1, ciascun progetto deve
prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi
l’attività di ricerca ICT, sperimentandola su imprese in
cluster o filiera, e la relativa valutazione in termini di
funzionalità, facilità di estensione e livelli di
servizio.
- Con riferimento al tema n. 2, ciascun progetto deve
prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi
l’attività di ricerca ICT, sperimentandola sul sistema
logistico, e la relativa valutazione in termini di
funzionalità, flessibilità, facilità di estensione e livelli
di servizio.
- A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere
accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione,
ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 593
dell’8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con
le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli
progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del
costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli
specifici percorsi formativi devono avere durata non
superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La
formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di
competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con
particolare riferimento alle attività di ricerca e di
trasferimento di tecnologie.
- La durata massima delle attività di ricerca non deve
superare i 36 mesi.
Articolo 2
- Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi
indicati al precedente articolo 1, e selezionati secondo le
disposizioni di cui ai successivi articoli del presente
decreto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca interviene nelle forme e nelle misure
stabilite dal richiamato decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 10 ottobre 2003.
Articolo 3
- L’ammontare massimo delle risorse del FAR destinate al
finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 25
milioni di euro.
- Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano
attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 6
milioni di euro, e che prevedano, altresì, attività di
formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di
costo non inferiore al 10% del totale del costo per la
ricerca. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo
della formazione, non può superare i 9 milioni di euro.
Articolo 4
- Ciascun progetto deve proporre l’esecuzione di attività
che non siano già state effettuate, né in corso di
svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano
oggetto di altri finanziamenti pubblici.
- Le attività di formazione, di cui al punto 4
dell’articolo 2, devono essere esclusivamente finalizzate
allo sviluppo di competenze specifiche nel settore
considerato dall’oggetto della ricerca e devono contemplare
un impegno a tempo pieno del personale in formazione per
tutta la durata del percorso formativo proposto.
Articolo 5
- Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si
osserveranno le disposizioni richiamate all’art. 5 del
decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000.
- La valutazione e selezione per l’ammissibilità al
finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma
comparata, sulla base dei seguenti
elementi:
a) grado di rispondenza del
progetto all’oggetto della ricerca dello specifico
tema;
b) entità e qualità
dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai
risultati attesi secondo l’elencazione riportata nello
specifico tema di
ricerca c) grado e
modalità di coinvolgimento delle imprese ICT, delle imprese
e degli operatori specializzati utilizzatori delle
applicazioni/ piattaforme oggetto della ricerca, delle
strutture universitarie e di
ricerca; d) effetto di
incentivazione prodotto dall’agevolazione, ai sensi del
punto 6 della vigente Disciplina Comunitaria per gli Aiuti
di Stato alla Ricerca e Sviluppo (solo per progetti
presentati da Grandi
imprese); e) novità e
originalità dei prodotti sviluppati e delle conoscenze
acquisibili per i settori strategici
interessati; f) utilità
delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di
processo, che accrescano la competitività delle imprese
direttamente e indirettamente
coinvolte; g) qualità e
idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto
proponente, anche in ordine alle forme organizzative di
coordinamento tra le
stesse; h)
attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del
progetto indicate dal
proponente; i)
congruità delle risorse finanziarie in ordine alla
realizzazione del progetto;
- Costituiscono titolo di valutazione preferenziale ai
fini della selezione:
• il perseguimento del più ampio
numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel
tema cui afferisce il progetto; • la
trasferibilità delle conoscenze sviluppate verso possibili
risultati attesi in altre tematiche di
ricerca; • il ricorso all’impiego di conoscenze
multidisciplinari nel campo delle nuove tecnologie per
attività di impresa e delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, applicazioni della biologia
avanzata; • la potenzialità dei risultati
conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova
imprenditorialità; • la capacità del progetto a
generare o potenziare Centri di Eccellenza e/o di Competenza
.
- In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la
necessità di selezionare comunque progetti di elevato
livello qualitativo sarà data priorità all’esigenza di
assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal
presente decreto.
Articolo 6
- 1. Il progetto deve essere redatto secondo gli schemi
riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n.
593 del 8 agosto 2000, e disponibili anche sul sito WEB del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
all’indirizzo: www.miur.it.
- Il progetto, composto da un originale più quattro copie,
deve essere contenuto in un unico plico sigillato recante
all’esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura “Bando
FAR Articolo 56” e deve essere presentato esclusivamente a
mezzo raccomandata postale indirizzata a:
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per
l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica e per la Ricerca – Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Piazza
Kennedy, 20 - 00144
Roma. |
- Il progetto deve essere presentato, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre il 21 aprile 2004 e, ai
fini del rispetto del termine suddetto, farà fede il timbro
e la data apposti dall’ufficio postale accettante.
- Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente
riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l’espletamento
degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al
presente decreto.
- I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su
richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la
documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 7
- Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Articolo 8
- Per tutto quanto non espressamente specificato nel
presente decreto, si osservano le disposizioni contenute
all’articolo 12 del decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto
2000.
Roma, 16 febbraio
2004 Prot. n. 130/Ric./2004
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IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO (Dott. Giovanni D'ADDONA)
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